Nella gara tra Asciano e Rapolano i termali avevano lasciato il campo adducendo offese razziali: avranno un punto di penalizzazione

Per la squadra del Rapolano partita persa per 3-0 e un punto di penalizzazione. Il Giudice sportivo ha sciolto la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 61 del 7 marzo ed esaminato il rapporto della gara Virtus Asciano – Rapolano Terme del campionato di seconda categoria girone M. “Si rileva che la stessa è stata sospesa al 15° minuto del secondo tempo per abbandono della società Rapolano Terme, osserva preliminarmente quanto segue.

Il Direttore di Gara, nel proprio rapporto, dà atto che in seguito all’espulsione di un proprio calciatore l’intera squadra del Rapolano Terme ha abbandonato il terreno di gioco. Allega una dichiarazione sottoscritta nell’immediatezza dal capitano della squadra e dal Dirigente Alberti con la quale motivavano l’abbandono del terreno di gioco per frasi razziste nei confronti del n. 17 e n. 7 della propria squadra.

Sentito il D.G. per opportuni chiarimenti, quest’ultimo dichiarava al G.S.T. di non aver udito alcuna espressione razziale nei confronti dei calciatori indicati e/o altri calciatori presenti sul terreno di gioco. Premesso quanto sopra, pur in considerazione della gravità dei fatti denunciati dalla società Rapolano Terme, questo G.S.T. rileva che la decisione unilaterale di abbandonare il terreno di gioco non rientri nelle facoltà consentite alle squadre, sottraendosi di fatto alla direzione di gara affidata all’Arbitro. Ciò premesso, in considerazione che il D.G. ha dichiarato di non essere stato testimone di alcuna offesa razziale, la decisione irrevocabile ed unilaterale della società Rapolano Terme appare ingiustificata e potenzialmente strumentale ad ottenere un esito di gara favorevole rispetto a quello ottenuto in quel preciso momento di gara. Il risultato infatti era di 3-1 in favore della Virtus Asciano.

Difatti, pur in presenza di gravi ma isolate offese anche di stampo razziale, si poteva successivamente ricorrere alla Giustizia Sportiva per sollecitare una indagine volta all’individuazione dei responsabili di siffatti odiosi comportamenti. Questo senza perciò pregiudicare il regolare svolgimento della gara sul campo.

Si comprende peraltro che, diversamente, ciascuna squadra potrebbe pretendere di farsi giustizia da sola, indipendentemente dall’intervento dell’Arbitro assumendo di non essere più nelle condizioni di proseguire la gara a causa del comportamento dei calciatori, dirigenti o sostenitori avversari, con ciò rendendo impossibile il regolare svolgimento delle competizioni.

La decisione

Ritenendo tuttavia che i fatti denunciati dal Rapolano Terme meritino un approfondimento ulteriore, in considerazione della odiosa e inaccettabile questione razziale richiamata, tale per cui è interesse della Federazione e degli Organi di Giustizia accertare eventuali responsabilità in capo a tesserati, indipendentemente dall’esito della gara, questo G.S.T. ritiene opportuno e doveroso trasmettere gli atti ufficiali di gara alla Procura Federale per gli approfondimenti del caso.

Tutto ciò premesso, questo G.S.T., definitivamente pronunciando in esito alla gara in epigrafe, ritiene la società Rapolano Terme rinunciataria al proseguimento della gara. In relazione al comma 2 dell’art. 53 delle N.O.I.F. le commina la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3. Inoltre 1 punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di Euro 100″.

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