fisco pillole fiscali
fisco pillole fiscali

La rubrica settimanalmente affronterà argomenti riguardanti Fisco, Lavoro e Previdenza e risponderà ai quesiti che vorrete far pervenire al seguente indirizzo e-mail pillolefiscali@gazzettadisiena.it

Fisco

Sono un ingegnere in regime forfettario, volevo avere informazioni precise in merito alla scadenza delle imposte risultanti da unico 2020.

f.b. Sovicille

Il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020 ha previsto che per contribuenti ISA e forfetari sono differiti al 20 luglio 2020 – senza alcuna maggiorazione – i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP. La proroga si applica non solo ai soggetti ISA o ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, ma anche a coloro che applicano il regime forfetario, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, laddove abbiano i requisiti richiesti.

Il D.P.C.M. prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP (laddove non vi siano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto Rilancio), devono effettuare i versamenti:

– entro il 20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione;

– dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali si applica non solo ai soggetti ISA o ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, ma anche a coloro che applicano il regime forfetario, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, laddove abbiano i requisiti richiesti.

Sono titolare di un bar, posso fare versamenti sul mio conto superiori a 2000 €

C.S.  San Gimignano

A partire dal 1° luglio, il limite all’utilizzo del denaro contante si è abbassato dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro. Il divieto riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra due soggetti o parti diversi (persone fisiche o giuridiche). Ad esempio sono vietati anche i finanziamenti dal socio alla società perché si tratta di due soggetti diversi; il divieto non opera quando si fanno operazioni di versamento/prelievo dai propri conti correnti (perché in questo caso non ci sono due soggetti ma c’è solo il correntista).

Per il bonus giardino è necessario il bonifico Parlate?

G.G. Asciano

Per il bonus mobili (circolari 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.4, 4 aprile 2017, n. 7/E) e per quello giardini (circolare 4 aprile 2017, n. 7/E), è richiesto solo il pagamento con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni» (per i mobili, però, non è ammesso l’assegno).

Lavoro & Previdenza

Vorrei richiedere il bonus baby sitter, previsto per l’emergenza Covid–19, per remunerare la prestazione svolta dalla Zia (mia sorella) non convivente. Posso farlo? E qualora potesse, la zia dovrebbe dichiarare l’importo percepito nella dichiarazione dei redditi 2021, riferita all’anno d’imposta 2020 (cumulandolo quindi con il reddito da pensione), o il bonus è già tassato a titolo definitivo?

A.P. Siena

La modalità di fruizione del bonus per i servizi di babysitting prevede l’utilizzo del Libretto famiglia, pertanto sia il genitore beneficiario che il prestatore (in questo caso la zia del bambino) devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali. Al momento dell’inserimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus babysitting Covid–19” per il pagamento della prestazione. La circolare Inps 73/2020 ha chiarito, su conforme parere ministeriale, che, in proposito, non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente.

Pertanto, se la zia non è convivente, può essere remunerata con il bonus erogato mediante Libretto famiglia. I relativi compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 54–bis citato, comma 4).

Si precisa che una modalità di erogazione del bonus, alternativa alla prima, consiste nella opzione per l’accredito diretto al richiedente, ma solo per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio–educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

A cura di:
Studio Dott. Claudia Piano 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena
Revisore Legale – Commercialista del Lavoro
Con studio in Siena e Poggibonsi

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