La circolare del Viminale che chiarisce alcuni punti del Dpcm su assembramenti e chiusure

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm ci sarà la possibilità di chiusura di strade o piazze anche prima delle 21. Lo scrive il Viminale in una circolare inviata ai prefetti che avrà una durata minima di 15 giorni, ma non superiore al periodo di validità del Dpcm, cioè il 3 dicembre.

“La possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21 – si legge nel documento -, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

“Qualunque sia l’area territoriale di riferimento – prosegue la nota del Viminale – l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, si rinviene nella forte raccomandazione di limitare gli spostamenti personali nell’area gialla anche nelle fasce orarie della giornata non soggette a restrizioni della mobilità”.

Il volontariato

Gli spostamenti oltre le 22 sono consentiti per “attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione  di  volontariato, anche  in  convenzione  con  enti  locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio”, nel giustifucativo andrà indicato proprio “l’espletamento del servizio di volontariato sociale”.

Spogliatoi sempre vietati nei centri sportivi

L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite in area gialla. La novità è “l’interdizione all’uso degli spogliatoi interni a tali circoli”.

Vietate le slot machine in bar e tabaccherie

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese “anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Conseguentemente, spiega la nota, “viene interdetto dalla nuova e più restrittiva misura, a titolo di esempio, l’uso di apparecchiature ubicate all’interno di esercizi pubblici o di tabaccherie”.

Area gialla e arancione: nessuna restrizione per i mercati all’aperto

Per quanto riguarda le chiusure dei centri commerciali e dei mercati nel fine settimana, la circolare precisa che in area gialla e anche in area arancione resteranno agibili i mercati all’aperto: “Va chiarito che la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all’aperto. Ciò in quanto i mercati all’aperto sono costituiti su aree delimitate, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive”. Chiusi, invece, i mercati all’aperto in area rossa, “salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”.

Il transito in area arancione e rossa

E’ consentito transitare in area arancione e anche in area rossa “qualora sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale”. Chi vive in area arancione può spostarsi liberamente solo nel proprio comune, dalle 5 alle 22, senza bisogno di autocerficazione. Resta possibile, in zona arancione, entrare in altro comune per recarsi per esempio “presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale”.

Autogrill aperti in zona arancione

In area arancione “restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento  carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

In zona rossa si può andare al parco a fare sport

In zona rossa “l’attività motoria è consentita se svolta individualmente e in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine. L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Può essere svolta, con distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione”.

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