L’assessore al Commercio Alberto Tirelli: “Il regolamento è finalizzato alla promozione del gioco responsabile e al contrasto del rischio di diffusione nel territorio di fenomeni di ludopatia”

Nella seduta odierna, l’assemblea consiliare ha approvato il nuovo Regolamento per l’esercizio del gioco lecito.

Come ha sottolineato l’assessore al Commercio e Attività Produttive Alberto Tirelli, “il testo è stato condiviso con l’assessore al Sociale Francesca Appolloni, visto come la dipendenza patologica al gioco possa avere risvolti nel sociale”.

Il Regolamento, oltre ad adeguare la disciplina locale alla sopravvenuta normativa regionale e alla relativa giurisprudenza amministrativa e costituzionale “è finalizzato alla promozione del gioco responsabile – ha evidenziato Tirelli – e al contrasto del rischio di diffusione nel territorio di fenomeni di ludopatia, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei cittadini, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal servizio sanitario nazionale”.

“Inoltre – continua Tirelli -, tra gli obiettivi, la salvaguardia del centro storico, la tutela del contesto urbano e della sicurezza, la viabilità, l’inquinamento acustico, la quiete pubblica, i vincoli di destinazione urbanistica e, maggiormente, la tutela della salute psico-fisica delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, da contemperare con le esigenze del rispetto della libera iniziativa economica e tutela della concorrenza”.

Nel Regolamento, composto da 18 articoli, vengono descritti i luoghi sensibili da salvaguardare e le distanze minime da rispettare per l’apertura di centri scommesse e spazi gioco, che non possono essere situati a meno di 500 metri da: istituti scolastici, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi; luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, strutture residenziali o semi residenziali in ambito sanitario o socio assistenziale, ospedali, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura, istituti di credito e sportelli bancari, postali e bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, compravendite di oggetti preziosi e d’oro usati, oratori, giardini e parchi pubblici, oltre a stazioni e fermate ferroviarie, terminal di autobus urbani ed extraurbani.

A difesa del patrimonio storico monumentale della città e per esigenze di decoro urbano, nel centro storico (zona A) non è consentito l’insediamento di nuovi locali per il gioco, così come nei locali di proprietà dell’Amministrazione e delle società partecipate e negli esercizi situati su area pubblica in concessione, compresi i dehor.

Definiti i requisiti strutturali degli spazi dedicati al gioco, tra questi: la non ubicazione in edifici notificati o vincolati, la collocazione al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via e la superficie utile minima di 150mq; le norme per la loro apertura, ampliamento, variazione e trasferimento, oltre alle previsioni sull’installazione degli apparecchi e per lo svolgimento delle attività connesse; specifiche sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande che, per evitare commistioni e cogestioni, dovranno rimanere distinte e differenziate dalle attività di gioco; definite, infine, le sanzioni per le violazioni allo stesso Regolamento.

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